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News sulla sicurezza

giovedi, 08/07/2010

CHIARIMENTO IN MERITO ALL’ART.22 DEL D.LGS.106/2009 INERENTE LO SVOLGIMENTO DIRETTO DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO DEL RUOLO DI ADDETTO ANTINCENDIO E PRIMO SOCCORSO ALL’INTERNO DELL’ATTIVITA’.
Si è reso necessario chiarire in maniera definitiva quando il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti di primo soccorso e di prevenzione degli incendi e di evacuazione. L’art. 34 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n.81specificava..” …omissis….il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione, nelle ipotesi previste nell’allegato 2 dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed alle condizioni di cui ai commi successivi.” Ciò significava che il datore di lavoro poteva ricoprire tali ruoli indipendentemente dalla dimensione della propria attività, si potevano creare situazioni paradossali dove un datore di lavoro di una azienda con molti dipendenti si assumeva l’incarico di addetto antincendio e primo soccorso ma a causa di molteplici impegni esterni non rimaneva mai in azienda. E’ facilmente comprensibile che in caso di necessità non avrebbe mai potuto svolgere il suo ruolo con evidenti pericoli e difficoltà per i lavoratori occupati all’interno dell’azienda stessa. Il legislatore ha ritenuto opportuno porre rimedio a tale problematica con l’emanazione del D. Lgs. 106/2009 dove all’art. 22 si determina che “ …omissis…nelle imprese o unità produttive fino a 5 lavoratori il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti di primo soccorso, nonché di prevenzione degli incendi e di evaquazione … omissis…”. E’ evidente che nelle aziende con oltre 5 lavoratori gli addetti antincendi e di primo soccorso devono essere nominati dal datore di lavoro tra i lavoratori stessi. Abbiamo ritenuto indispensabile questo chiarimento dopo le numerose domande di clienti che hanno avuto risposte discordanti dalle proprie associazioni di categoria, le quali hanno, tra gli altri, anche il ruolo di informare sulle leggi vigenti i propri associati e per il quale ricevono quote di iscrizioni a volte anche onerose.
 

di Alberto Bertocchi